Decreto legislativo 546/1992
Art. 67 — Decisione
Art. 67. Decisione 1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. 2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 67, comma 1.
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