Decreto legislativo 546/1992
Art. 34 — Discussione in pubblica udienza
Art. 34. Discussione in pubblica udienza 1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. 2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
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