Decreto legislativo 546/1992
Art. 3 — Difetto di giurisdizione
Art. 3. Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile. Nota all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41 del codice di procedura civile: "Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'art. 367".
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 1.
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