Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 546/1992Art. 29
Decreto legislativo 546/1992

Art. 29 — Riunione dei ricorsi

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/31/546/art/29parte di Decreto legislativo 546/1992
Art. 29. Riunione dei ricorsi 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. 2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. 3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporne la separazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 546/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.