Decreto legislativo 546/1992
Art. 15 — Spese del giudizio
Art. 15. Spese del giudizio 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri. Note all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 92 del codice di procedura civile: "Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' commpensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
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- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 15, commi 2 e 2-quater; (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 15, comma 2-octies.
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