Decreto legislativo 545/1992
Art. 30 — Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
Art. 30. Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza 1. Il consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze. 2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 545/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.