Decreto legislativo 545/1992
Art. 11 — Durata dell'incarico
Art. 11. Durata dell'incarico 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i puntegi di cui alla tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 11, commi 1 e 3.
- L. 130/08 — Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (22G00141)autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 11, commi 1 e 3; (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 11, commi 1, 2, 4 e 5 e l'introduzione dei commi 4-bis…
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 545/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.