Decreto legislativo 481/1992
Art. 6 — Finanziamenti regolati da leggi speciali
Art. 6. Finanziamenti regolati da leggi speciali 1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attivita' di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito. 2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purche' questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attivita' che gli enti possono svolgere in via ordinaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 6.
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