Decreto legislativo 481/1992
Art. 49 — Norme abrogate
Art. 49. Norme abrogate 1. Sono abrogati gli articoli 2, terzo comma, 5, 6, 9, secondo e terzo comma, 25, 26, 27, 37, primo, secondo e quarto comma, 38, 39, 65, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98 e 99 della legge bancaria; l'art. 10, secondo e terzo comma, l'art. 15, quarto e quinto comma, l'art. 20, terzo, quarto e quinto comma, e il capo IX del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 (testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane) e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1655; l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23; l'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114. 2. Sono altresi' abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, e il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale di cui al comma 5 dell'art. 2. Essi tuttavia continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal presente decreto. 3. E' infine abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. 4. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto. 5. Dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine". 6. Dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine". 7. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche' la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Restano altresi' ferme le disposizioni tributarie vigenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 49.
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