Decreto legislativo 481/1992
Art. 32 — Denominazioni abusive
Art. 32. Denominazioni abusive 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "cassa di credito cooperativo", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi. 2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti creditizi, sempreche' tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi ovvero ricorrano circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'attivita' svolta. 3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 32.
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