Decreto legislativo 481/1992
Art. 28 — Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari
Art. 28. Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 28.
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