Decreto legislativo 481/1992
Art. 23 — Poteri di vigilanza ispettiva
Art. 23. Poteri di vigilanza ispettiva 1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che ritenga necessari a tale scopo. 2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di enti creditizi nazionali stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei rispettivi territori. 5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 23.
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