Decreto legislativo 481/1992
Art. 2 — Attivita' bancaria
Art. 2. Attivita' bancaria 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. 2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 2.
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