Decreto legislativo 481/1992
Art. 17 — Autorizzazioni
Art. 17. Autorizzazioni 1. L'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata in conformita' dei predetti criteri. 2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione. 3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 17.
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