Decreto legislativo 480/1992
Art. 95 — 1
Art. 95. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle modifiche da apportare ai decreti del medesimo Ministro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 4 ottobre 1972 e n. 69 del 15 marzo 1973, nonche' al regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura di registrazione dei marchi, e ad ogni altro decreto ministeriale relativo alla proprieta' industriale, al fine di renderli compatibili con le disposizioni del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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