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Decreto legislativo 480/1992

Art. 89 — null 2

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/89parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 89. null 2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo. 3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullita'. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

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