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Decreto legislativo 480/1992

Art. 8 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/8parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 8. 1. L'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione. 2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine. 3. Tra piu' marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima la domanda di registrazione. 4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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