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Decreto legislativo 480/1992

Art. 77 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/77parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 77. 1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del brevetto o alla registrazione del marchio. 2. I brevetti e gli attestati di registrazione sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati, a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilita', di disegni e modelli ornamentali o di marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la data di concessione del brevetto o di registrazione del marchio. Una delle copie del brevetto o dell'attestato e' rimessa all'interessato; l'altra e' conservata nel fascicolo corrispondente. 3. Gli originali sono riuniti in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per modelli di utilita', per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i marchi d'impresa. 4. Ciascun giorno l'Ufficio cura la raccolta degli originali con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando e' raggiunto al massimo il numero di 500 brevetti o attestati di registrazione. 5. Le raccolte degli originali sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti.". Nota al capo II (articoli 72-78): - Il D.P.R. n. 540/1972 reca: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa".

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