Decreto legislativo 480/1992
Art. 74 — 1
Art. 74. 1. Nel comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo la lettera b) del numero 2) il punto e virgola e' sostituito dal punto; il n. 3) e' soppresso ed e' sostituito dal seguente comma: "1- bis. La domanda di registrazione di marchio non e' ricevibile quando ad essa non siano allegati: a) un esemplare almeno della dichiarazione di protezione; b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte". 2. Nel comma secondo le parole: "centrale brevetti" sono sostituite dalle seguenti: "italiano brevetti e marchi". Nota al capo II (articoli 72-78): - Il D.P.R. n. 540/1972 reca: "Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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