Decreto legislativo 480/1992
Art. 62 — 1
Art. 62. 1. L'art. 67 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 67. - 1. Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, e' punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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