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Decreto legislativo 480/1992

Art. 59 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/59parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 59. 1. L'art. 64 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 64. - 1. In deroga a quanto e' disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finche' figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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