Decreto legislativo 480/1992
Art. 53 — 1
Art. 53. 1. Nell'art. 56 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il comma primo e' sostituito dal seguente: "Le azioni in materia di marchi gia' registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.". 2. Nel comma terzo le parole: "nel Registro dei brevetti" sono sostituite dalle parole: "nell'attestato originale di registrazione". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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