Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 480/1992Art. 45
Decreto legislativo 480/1992

Art. 45 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/45parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 45. 1. L'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 48. - 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 2. La preclusione all'azione di nullita' di cui al comma 1 si estende anche ai terzi. 3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f), e dell'art. 21.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 480/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.