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Decreto legislativo 480/1992

Art. 38 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/38parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 38. 1. L'art. 41 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 41. - 1. Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio; b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.".

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