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Decreto legislativo 480/1992

Art. 35 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/35parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 35. 1. L'art. 38 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - 1. La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda. 2. Del pari, la tassa di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. 3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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