Decreto legislativo 480/1992
Art. 29 — 1
Art. 29. 1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n. 2) e' sostituito dal seguente: "2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21.". 2. Il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 480/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.