Decreto legislativo 480/1992
Art. 19 — 1
Art. 19. 1. L'art. 19 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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