Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 480/1992Art. 10
Decreto legislativo 480/1992

Art. 10 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/10parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 10. 1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 480/1992 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.