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Decreto legislativo 277/1991

Art. 56 — Disposizioni transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/56parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.

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