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Decreto legislativo 277/1991

Art. 5 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/5parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 5. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo; b) informano i lavoratori nonche' i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonche' indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresi' i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti; c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza; d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione; f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonche' l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime; g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attivita'. 2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalita' per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo. 3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV. 4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attivita' indicate all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

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