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Decreto legislativo 277/1991

Art. 46 — Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/46parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 46. Nuove apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni 1. La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformita' all'art. 41, comma 1. 2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta. 3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il piu' basso livello di rumore.

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