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Decreto legislativo 277/1991

Art. 40 — Valutazione del rischio

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/40parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 40. Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6. 2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 puo' fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana e' variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI. 3. La valutazione e' programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilita' del datore di lavoro. 4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi e' un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato. 6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalita' di effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4. 7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto previsto dal comma 3.

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