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Decreto legislativo 277/1991

Art. 37 — Attivita' vietate

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/37parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 37. Attivita' vietate 1. E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo. 2. A decorrere dal 1› gennaio 1993 sono vietate le attivita' che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densita' (inferiore a 1 g/cm(Elevato al Cubo)) che contengono amianto.

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