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Decreto legislativo 277/1991

Art. 34 — Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/34parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 34. Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto. 2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. 3. Il piano, in particolare, prevede: a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno; b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione; c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico. 4. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa: a) natura dei lavori e loro durata presumibile; b) luogo ove i lavori verranno effettuati; c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3; d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni; e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) del comma 3; f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione. 5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25. 7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.

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