Decreto legislativo 277/1991
Art. 26 — Informazione dei lavoratori
Art. 26. Informazione dei lavoratori 1. Nelle attivita' di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare; c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione. 2. Nelle attivita' che comportano le condizioni di esposizione in- dicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione e' ripetuta con periodicita' annuale e comprende altresi' l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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