Decreto legislativo 277/1991
Art. 22 — Attivita' soggette
Art. 22. Attivita' soggette 1. Le norme del presente capo si applicano a tutte le attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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