Decreto legislativo 277/1991
Art. 14 — Misure igieniche
Art. 14. Misure igieniche 1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 10 il datore di lavoro: a) assicura l'igiene degli ambienti di lavoro mediante regolare ed adeguata pulizia dei locali, dei macchinari e degli impianti; b) predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed altre bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro. 2. Nel caso di attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro, inoltre: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce; b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio e' effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attivita'. Il trasporto, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, e' effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attivita' di lavaggio e' comunque compresa fra quelle indicate all'art. 10.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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