Decreto legislativo 277/1991
Art. 12 — Informazione dei lavoratori
Art. 12. Informazione dei lavoratori 1. In tutte le attivita' di cui all'art. 10 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attivita', nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato; b) le norme igieniche da adottare per evitare l'introduzione di piombo, ivi compresa la necessita' di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro; c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l'esposizione al piombo. L'informazione e' ripetuta con periodicita' triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo nell'esposizione. 2. Nelle attivita' che comportanto le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3, il datore di lavoro fornisce altresi' informazioni, per iscritto e con periodicita' annuale, circa: a) l'esistenza dei valori limite di cui agli articoli 16 e 18 e la necessita' del controllo dell'esposizione dei lavoratori al piombo nell'aria e del controllo biologico; b) il corretto uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione. 3. Nelle attivita' di cui al comma 2 il datore di lavoro inoltre informa ogni singolo lavoratore, tramite il medico competente, dei risultati, delle misurazioni della piombemia e di altri indicatori biologici che lo riguardano, nonche' dell'interpretazione data a tali risultati, ed i lavoratori ovvero i loro rappresentanti dei risultati statistici non nominativi del controllo biologico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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