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Decreto legislativo 78/1991

Art. 3 — Modalita' d'impiego

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/3parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 3. Modalita' d'impiego 1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui al comma 2 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri. 4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e le loro famiglie. 5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione. 6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

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