Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 78/1991Art. 29
Decreto legislativo 78/1991

Art. 29 — Avanzamento del maestro direttore

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/29parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 29. Avanzamento del maestro direttore 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianita', fino al grado di tenente colonnello. 2. Il predetto ufficiale e' valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito al compimento dell'anzianita' di grado prevista dalla tabella E annessa al presente decreto. Se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' del grado rivestito. L'eventuale eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 78/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.