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Decreto legislativo 356/1990

Art. 9 — Azioni di risparmio

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/9parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 9. Azioni di risparmio 1. Ai fini della conversione le societa' bancarie e le societa' finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, ancorche' non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216. Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti puo' essere deliberata dall'assemblea straordinaria delle societa'. Le societa' non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto art. 14.

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