Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 356/1990Art. 7
Decreto legislativo 356/1990

Art. 7 — Costituzione di piu' societa' con un medesimo atto

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/7parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 7. Costituzione di piu' societa' con un medesimo atto 1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una societa' per azioni controllante e una o piu' societa' per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle societa' controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalita' previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della societa' controllante, la quale si considera societa' conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 356/1990 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.