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Decreto legislativo 356/1990

Art. 5 — Fusioni

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/5parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 5. Fusioni 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con societa' bancarie, fusioni dalle quali - sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti - risultino societa' per azioni bancarie. 2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, e dalle societa' bancarie secondo la disciplina generale delle societa' per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della societa' risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato. 3. La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della societa' risultante dalla fusione a norma dell'art. 4, commi 3, 4 e 5. 4. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonche' quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile. L'atto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dall'ultimo dei decreti con cui il tribunale ordina la iscrizione delle delibere nel registro delle imprese. 5. Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3 il termine di cui all'art. 2503, comma 1, del codice civile e' ridotto a quindici giorni.

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