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Decreto legislativo 356/1990

Art. 41 — Comunicazione delle partecipazioni rilevanti

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/41parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 41. Comunicazione delle partecipazioni rilevanti 1. Alle capogruppo individuate ai sensi dell'art. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'art. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica l'art. 11 della medesima legge.

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