Decreto legislativo 356/1990
Art. 41 — Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Art. 41. Comunicazione delle partecipazioni rilevanti 1. Alle capogruppo individuate ai sensi dell'art. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'art. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica l'art. 11 della medesima legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 41.
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