Decreto legislativo 356/1990
Art. 25 — Capogruppo
Art. 25. Capogruppo 1. Capogruppo e' la societa' finanziaria o l'ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un'altra societa' finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. La societa' finanziaria e' considerata capogruppo quando, nell'insieme delle societa' e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale. 3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza in conformita' delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia. 4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 25.
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