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Decreto legislativo 356/1990

Art. 2 — Progetto

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/2parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 2. Progetto 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d'Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalita' e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalita' perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1. 2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalita' giuridica puo' prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine, che le societa' bancarie risultanti continuino ad esercitare le attivita' svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attivita' connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d'Italia. 3. Il progetto e' deliberato dall'organo dell'ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validita' delle relative deliberazioni. 4. La Banca d'Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all'occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 5. La Banca d'Italia da' notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui e' in corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione.

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