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Decreto legislativo 356/1990

Art. 15 — Estinzione degli enti

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/15parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 15. Estinzione degli enti 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti: a) quando lo scopo e' stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilita' di perseguirlo; b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto; d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti. 2. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione. 3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 puo' stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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