Decreto legislativo 356/1990
Art. 15 — Estinzione degli enti
Art. 15. Estinzione degli enti 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti: a) quando lo scopo e' stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilita' di perseguirlo; b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto; d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti. 2. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione. 3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 1 puo' stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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