Decreto-legge 19/2024
Art. 37 — Attivita' del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
Art. 37. Attivita' del «Nucleo PNRR Stato-Regioni» 1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalita' di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».
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- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativo, di conversione ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 37-bis.
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