Decreto-legge 19/2024
Art. 34 — Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
Art. 34. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati 1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»; b) l'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto. 2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativo, di conversione ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 34, commi 1, lettera b) e 2.
Sostituisce · 1
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