Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 75/2023Art. 41
Decreto-legge 75/2023

Art. 41 — Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo

ELI /it/decreto-legge/2023/06/22/75/art/41parte di Decreto-legge 75/2023
Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo 1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresi' le modalita' e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 75/2023 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.